23 febbraio 2012
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STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 l’Associazione culturale di promozione sociale denominata: "Associazione Studio Interculturale Qi gong".
L’associazione culturale ha la propria sede legale in Genova, in Corso Sardegna n. 57, int.1. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art.2 - Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l’associazione si propone di:

  • diffondere la conoscenza e la pratica del Qi gong
  • favorire il riconoscimento sociale e istituzionale del Qi gong
  • promuovere lo studio e la ricerca scientifica riguardo alle possibilità di impiego del Qi gong in ambito medico
  • attivare la collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia in ambito pubblico che privato, per la realizzazione di obiettivi comuni.

L'Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art.3 - Attività
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

  • diffusione di conoscenze teoriche e pratiche in qualunque forma
  • corsi e seminari di approfondimento teorico e pratico
  • volontariato in ambito sanitario
  • qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

 

Art.4 - Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le norme adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, il quale dovrà in detta richiesta specificare le proprie generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo; detti dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi, salvo vi sia il consenso espresso e scritto da parte dell’interessato e fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All'atto dell'ammissione l’associato si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, oltre che al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
L’associato non potrà essere retribuito in alcun modo, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.
L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione dell'associato
L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

  • morosità protrattasi per 3 mesi dal termine stabilito nella richiesta di versamento del contributo associativo
  • gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.

L'associato interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi dell'Associazione
Gli organi dell'associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'Assemblea
L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo degli associati.
La comunicazione della Convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice, oppure fax, oppure e-mail, oppure telegramma, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato, nominato tra i membri del Direttivo.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • elezione del Consiglio direttivo
  • proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
  • approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio di previsione economica per l’anno successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo
  • approvazione dell'importo della quota annuale di adesione
  • ratifica o annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo in riferimento alle esclusioni degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
Gli associati possono farsi rappresentare, in assemblea, da un altro associato purchè munito di delega scritta.
Ogni associato può rappresentare soltano un altro associato.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza (in proprio o per delega) di 2/3 degli associati e con decisione approvata dalla maggioranza degli associati presenti e rappresentati
  • scioglimento dell'Associazione con i quorum di cui al successivo articolo 18).

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri. Il Consiglio dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. La convocazione è fatta mediante e-mail oppure lettera oppure fax, da inoltrare a ciascun associato almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'associazione
  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività previste dell'associazione
  • redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione economica
  • ammette i nuovi associati
  • esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Tesoriere
  • Segretario.

 

Art.10 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione in collaborazione con il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art.13 - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. E' sua competenza curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coordinare e gestire le attività della Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’Associazione ed è costituito da:

  • quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea
  • eredità, donazioni e legati
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio va dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.16 - Bilancio di previsione economica
Il bilancio di previsione economica viene predisposto dal Consiglio direttivo, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione economica deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Art. 17 - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili che l’associazione deve tenere sono:

  • libro degli associati
  • libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
  • libro dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea
  • libro giornale della contabilità sociale
  • libro degli inventari
  • tutte le eventuali scritture ausiliarie necessarie per la corretta tenuta della contabilità.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e siglati dal Presidente.

Art.18 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dopo la liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 19 - Rinvio
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto l’Associazione si rimette alle vigenti disposizioni di legge.

per informazioni ed iscrizioni

Palestra JAKUKAI DOJO, Via Fieschi 20 Cancello, Genova - tel. 010 9845366
Orari e giorni di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 17.00-20.00
segreteria@asiq.it - cellulare Asiq: 370 3040464

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